Ordinanza — n. 15082/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMAYO KELLY nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 13/06/1983 OSMOR EVELYN nato a EDOSTATE( NIGERIA) il 05/07/1991 IDEMUDIA IGBINOSA nato a EDOSTATE( NIGERIA) il 04/09/1984 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 12, sulla portata offensiva delle offese profferite; pag. 13 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sulla configurabilità del reato ex art. 651 cod. pen. e sul beneficio della non menzione) e manifestamente infondate sia in fatto che in diritto (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigli re estensore Il Presid te Ersilia Calvanese Angelo os anzo DEPOSITATO !N CAN LERiA - • 1 9 A ----- IL CANCELLI
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 651 cod. pen; Ordinanza — n. 15082/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 12, sulla portata offensiva delle offese profferite; pag. 13 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sulla configurabilità del reato ex art. 651 cod. pen. e sul beneficio della non menzione) e manifestamente infondate sia in fatto che in diritto (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigli re estensore Il Presid te Ersilia Calvanese Angelo os anzo DEPOSITATO !N CAN LERiA - • 1 9 A ----- IL CANCELLI