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Ordinanza — n. 15081/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grievances lack specific factual correlation to the lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grievances raised were generic and did not correlate with the specific factual reasoning of the lower court's decision. The appellant challenged the exclusion of a defensive request and the sentencing calculation, but the court noted these issues were already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the appellate judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in the interest of law must be based on specific grounds directly correlated to the factual reasoning of the contested judgment; generic complaints or issues already resolved by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances correlation to reasoning sentencing calculation procedural costs Cassazione ordinanza legittimità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA SALVATORE nato a VENOSA il 07/01/1984 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e in punto di fatto, non correlate all'effettiva motivazione della sentenza impugnata (quando alla recidiva, a pag. 10 vi è una valutazione complessiva dei precedenti e della condotta di vita dell'imputato, tenuto conto anche dei fatti di cui al presente processo, che portava ad escludere la richiesta difensiva - che tra l'altro il ricorrente non deduce neppure come specificatamente argomentata nell'appello -) e relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 11 per la dosimetria della pena e le attenuanti generiche; pag. 10 per la continuazione con fatti già giudicati);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigljére estensore Il Presicjnte Ersiya anese Angelo C stanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogg