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Ordinanza — n. 15080/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15080/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15080/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESEI GIUSEPPINA nato a CIVITANOVA MARCHE il 23/05/1965 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su punti non attinti dall'appello, critiche generiche e in punto di fatto, relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pag. 2 sulla tesi difensiva, quanto alla giustificazione della condotta; pag. 2 sulle attenuanti generiche);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15080/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1-2 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pag. 2 sulla tesi difensiva, quanto alla giustificazione della condotta; pag. 2 sulle attenuanti generiche);

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate eccezione di incostituzionalità impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
1-2 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESEI GIUSEPPINA nato a CIVITANOVA MARCHE il 23/05/1965 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su punti non attinti dall'appello, critiche generiche e in punto di fatto, relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pag. 2 sulla tesi difensiva, quanto alla giustificazione della condotta; pag. 2 sulle attenuanti generiche);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consiglieríestensore Il Pre,, 4Zente Ersilia &tvanese Ang o dostanzo D ‘,":70 IN C' c1.99/,