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Ordinanza — n. 15078/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15078/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15078/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABSI ZOUHAIER nato il 13/06/1986 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente affrontato tutti i profili di censura con corretti argomenti giuridici privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 7 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pag. 8 sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15078/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 7 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pag. 8 sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche);

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità assenza di caso di rigore assenza di persecuzione gravità della pena esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
7 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABSI ZOUHAIER nato il 13/06/1986 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente affrontato tutti i profili di censura con corretti argomenti giuridici privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 7 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pag. 8 sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 ,-- Il Consiglierp'éstensore Il Pre d nte Ersilia a 'anese Angel C stanzo -A L, -,;i. 1 9 iL CANC