Ordinanza — n. 15077/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMROUNI KAREM nato il 23/10/1993 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sulla autonomia delle condotte di lesioni dolose rispetto al reato di resistenza a p.u.; pagg. 5-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di resistenza a p.u., quanto alla offensività della condotta; pagg. 6-7 sul complessivo trattamento sanzionatorio);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15077/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5, sulla autonomia delle condotte di lesioni dolose rispetto al reato di resistenza a p.u.; pagg. 5-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di resistenza a p.u., quanto alla offensività della condotta; pagg. 6-7 sul complessivo trattamento sanzionatorio);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMROUNI KAREM nato il 23/10/1993 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sulla autonomia delle condotte di lesioni dolose rispetto al reato di resistenza a p.u.; pagg. 5-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di resistenza a p.u., quanto alla offensività della condotta; pagg. 6-7 sul complessivo trattamento sanzionatorio);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso/ il 5-febbraio 2022 Il Consigli re estensore ;„ Il Pre ente Ersilia I 1 anese Angel ostanzo oggi, 1