Ordinanza — n. 15073/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABEELUCK TEELUCKPERSAD nato a PORT LOUIS( MAURITIUS) il 11/09/1962 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche, in quanto non correlate alla motivazione della sentenza impugnata (la Corte di appello ha rilevato che le argomentazioni versate nel gravame non fossero altro che la mera riproposizione di questioni già adeguatamente affrontate in primo grado; il che legittimava la Corte di appello stessa a ricorrere ad una motivazione per relationem - cfr. tra tante, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - che veniva quindi ad integrare quella di appello);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15073/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi si riferiscono a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2 e 4, ove congrua giustificazione si rinviene sulla non tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABEELUCK TEELUCKPERSAD nato a PORT LOUIS( MAURITIUS) il 11/09/1962 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche, in quanto non correlate alla motivazione della sentenza impugnata (la Corte di appello ha rilevato che le argomentazioni versate nel gravame non fossero altro che la mera riproposizione di questioni già adeguatamente affrontate in primo grado; il che legittimava la Corte di appello stessa a ricorrere ad una motivazione per relationem - cfr. tra tante, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - che veniva quindi ad integrare quella di appello);
Considerato che i motivi si riferiscono a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2 e 4, ove congrua giustificazione si rinviene sulla non tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il ?5 febbraio 2022 Il Consig ere estensore Il Pres. ente ErsiI