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Ordinanza — n. 15072/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15072/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15072/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KROSI HENRI (CUI 01FWG1L) nato il 10/06/1979 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché incentrati sul mancato esame di motivi aggiunti del tutto generici ed astratti (volti soltanto a rammentare i poteri del giudice in punto di pena e di giudizio di comparazione di circostanze senza allegare alcuna critica specifica alla sentenza appellata ed elementi concreti di valutazione a sostegno) ed in ogni caso neppure accogliibili (stante la recidiva qualificata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15072/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KROSI HENRI (CUI 01FWG1L) nato il 10/06/1979 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché incentrati sul mancato esame di motivi aggiunti del tutto generici ed astratti (volti soltanto a rammentare i poteri del giudice in punto di pena e di giudizio di comparazione di circostanze senza allegare alcuna critica specifica alla sentenza appellata ed elementi concreti di valutazione a sostegno) ed in ogni caso neppure accogliibili (stante la recidiva qualificata);

Parole chiave

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motivi di cassazione recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio remissione della pena revisione della sentenza penale condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KROSI HENRI (CUI 01FWG1L) nato il 10/06/1979 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché incentrati sul mancato esame di motivi aggiunti del tutto generici ed astratti (volti soltanto a rammentare i poteri del giudice in punto di pena e di giudizio di comparazione di circostanze senza allegare alcuna critica specifica alla sentenza appellata ed elementi concreti di valutazione a sostegno) ed in ogni caso neppure accogliibili (stante la recidiva qualificata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PrefrJente Ersilia Cal ese Ange ostanzo DEPOS