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Ordinanza — n. 15071/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15071/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15071/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE DOMENICO nato a CASERTA il 14/12/1972 avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a sentenza di parteggiamento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigli re estensore Il Presid,qhte ErsiliaC 3vnese Angelo stanzo DEPOS;TATO 'r- Ci' oggi, 1 9 A 22

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigli re estensore Il Presid,qhte ErsiliaC 3vnese Angelo stanzo DEPOS;TATO 'r- Ci' oggi, 1 9 A 22

Parole chiave

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esame di cassazione contenzioso dell'assicurazione invalidità risarcimento del danno diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE DOMENICO nato a CASERTA il 14/12/1972 avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a sentenza di parteggiamento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigli re estensore Il Presid,qhte ErsiliaC 3vnese Angelo stanzo DEPOS;TATO 'r- Ci' oggi, 1 9 A 22