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Ordinanza — n. 15070/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15070/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15070/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIPITONE GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 30/07/1978 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di puro fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-4, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.);

Regesto Legislator

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art. 131-bis c.p; Ordinanza — n. 15070/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3-4, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.);

Parole chiave

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godimento dei diritti civili inesigibile malgrado lesioni salute espatrio illegale insufficiente guida nonostante revoca della patente assenza ingiustificata deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis c.p
3-4, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIPITONE GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 30/07/1978 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di puro fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-4, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/febbraio 2022 Il Consiglie e estensore Il Preside Ersilia nese Angelo nzo DEPWITATO IN cry. LERIA oggi, i 9 P1/49