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Ordinanza — n. 15069/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15069/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUMADI EL MAHDI nato il 17/06/1986 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, relative a punti non oggetto di appello e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 1-2, quanto alla genericità dei motivi di appello sulla dosimetria della pena e alla giustificazione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, nonché della ritenuta recidiva);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1-2, quanto alla genericità dei motivi di appello sulla dosimetria della pena e alla giustificazione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, nonché della ritenuta recidiva);

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute domanda d'asilo di rom procedura di ricusazione remissione della pena condono delle spese procedurali inidoneità medica
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUMADI EL MAHDI nato il 17/06/1986 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, relative a punti non oggetto di appello e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 1-2, quanto alla genericità dei motivi di appello sulla dosimetria della pena e alla giustificazione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, nonché della ritenuta recidiva);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consiglier estensore Il Pre ente Ersilia a vanese Ang ostanzo LIF711A oggi, i