Ordinanza — n. 15069/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUMADI EL MAHDI nato il 17/06/1986 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, relative a punti non oggetto di appello e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 1-2, quanto alla genericità dei motivi di appello sulla dosimetria della pena e alla giustificazione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, nonché della ritenuta recidiva);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1-2, quanto alla genericità dei motivi di appello sulla dosimetria della pena e alla giustificazione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, nonché della ritenuta recidiva);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUMADI EL MAHDI nato il 17/06/1986 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, relative a punti non oggetto di appello e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 1-2, quanto alla genericità dei motivi di appello sulla dosimetria della pena e alla giustificazione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, nonché della ritenuta recidiva);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consiglier estensore Il Pre ente Ersilia a vanese Ang ostanzo LIF711A oggi, i