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Ordinanza — n. 15068/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15068/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15068/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOIEMMA ANTONELLO nato a TARANTO il 12/07/1977 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e in punto di fatto, volte ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa e non consentita rivalutazione del compendio probatorio; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, quanto alla prova e alla ricostruzione della dinamica dei fatti, alle insistenti e diversificate modalità di raggiungere il ricorrente, all'inverosimiglianza della tesi difensiva); nonché sono costituiti da doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo non oggetto di specifico motivo di appello e pertanto non deducibili in questa sede;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15068/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e in punto di fatto, volte ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa e non consentita rivalutazione del compendio probatorio; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, quanto alla prova e alla ricostruzione della dinamica dei fatti, alle insistenti e diversificate modalità di raggiungere il ricorrente, all'inverosimiglianza della tesi difensiva); nonché sono costituiti da doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo non oggetto di specifico motivo di appello e pertanto non deducibili in questa sede;

Parole chiave

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lacune probatorie testimonianza inattendibile censura dell'apprezzamento delle prove allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOIEMMA ANTONELLO nato a TARANTO il 12/07/1977 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e in punto di fatto, volte ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa e non consentita rivalutazione del compendio probatorio; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, quanto alla prova e alla ricostruzione della dinamica dei fatti, alle insistenti e diversificate modalità di raggiungere il ricorrente, all'inverosimiglianza della tesi difensiva); nonché sono costituiti da doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo non oggetto di specifico motivo di appello e pertanto non deducibili in questa sede;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consiglieé estensore Il P