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Ordinanza — n. 15065/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15065/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15065/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGGINI FEDERICO nato a MAZARA DEL VALLO il 03/05/1987 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15065/2022 — snpen · Corte di Cassazione: tra tante, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;

Parole chiave

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pena pecuniaria non riscuotibile adeguamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva alleggerimento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali inesigibile malgrado lesioni salute
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGGINI FEDERICO nato a MAZARA DEL VALLO il 03/05/1987 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consiglier estensore Il Preside e Ersilia 4P. vanese Angelo c4stanzo DEP02!TATO !N C EA oggi,