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Ordinanza — n. 15064/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15064/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15064/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARO FRANCESCO nato a CANICATTI il 24/11/1965 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e in punto di fatto, volte ad ottenere in questa sede un non consentito rinnovato apprezzamento del compendio probatorio; Considerato che i profili di censura versati nell'appello risultano, per contro, adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pp. 5- 6, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ricostruzione della condotta violenta dell'imputato e sulla esclusione dell'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5- 6, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ricostruzione della condotta violenta dell'imputato e sulla esclusione dell'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.);

Parole chiave

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impunità difetto di legittimazione del ministero pubblico motivi di cassazione ricorso per cassazione incapacità di discernimento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
5- 6, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ricostruzione della condotta violenta dell'imputato e sulla esclusione dell'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARO FRANCESCO nato a CANICATTI il 24/11/1965 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e in punto di fatto, volte ad ottenere in questa sede un non consentito rinnovato apprezzamento del compendio probatorio; Considerato che i profili di censura versati nell'appello risultano, per contro, adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pp. 5- 6, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ricostruzione della condotta violenta dell'imputato e sulla esclusione dell'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febb . i 2022 Il Consigli re estensore Il Presidért Ersi li nese Angel stanzo ;I-íTO: IN CP,.'!(.";711:._ERIA , o oggi, i 9