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Ordinanza — n. 15062/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15062/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Claudio Peronocini inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the grievances raised were too generic and failed to provide the precise factual or legal grounds required for verification under the law. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific legal and factual arguments; generic grievances lacking precise grounds for verification render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of specific grounds Court of Cassation procedural costs cassa delle ammende legittimità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERONCINI CLAUDIO nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 07/08/1966 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (tra tante, Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Rv. 246980); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febb022 / Il ConsigliTie estensore Il Presid ( te n ErsiliL / vanese Angelo ostanzo DEP3SITATO IN Ci^. fT,E.'9...ERIA oggi,