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Ordinanza — n. 15061/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because recidivability arguments concern sentencing, not legal validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15061/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance judgment regarding recidivability, but the court found these arguments pertained to sentencing rather than legal validity. Consequently, the court ruled that such complaints are not admissible in a legality proceeding despite the lower court's adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 602 c.p.p.: Arguments concerning the determination of punitive treatment, such as recidivability, are inadmissible in legality proceedings because they relate to sentencing discretion rather than the legal validity of the conviction.

Parole chiave

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legality proceeding recidivability sentencing discretion inadmissible appeal punitive treatment recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 602 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DOMENICO nato a CATANZARO il 18/09/1988 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (recidiva), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febIQT0 2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Ersili nese Ang Costanzo oggl, ...