Ordinanza — n. 15058/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFAAOUI MOUHAMD nato a OZIERI il 16/09/1993 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che i profili di censura sulla pena sono stati adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (tra tante, sugli obblighi motivazionali, Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15058/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402);
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFAAOUI MOUHAMD nato a OZIERI il 16/09/1993 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che i profili di censura sulla pena sono stati adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (tra tante, sugli obblighi motivazionali, Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 feb io 2022 Il ConsiglieTe estensore Il Pr ente Erslia/Cavnese Ange Costanzo DEPOSITATO IN Cr. NCEI_LERIA oggi, 19