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Ordinanza — n. 15054/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to contest recidiva, treating it as generic mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15054/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of recidiva, arguing it should have been contested, but the court noted the defense never expressly opposed this specific aggravating circumstance. Consequently, the court ruled that since recidiva was not contested, it was validly treated as equivalent to generic mitigation, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 163 c.p.p.: When the aggravating circumstance of recidiva is not expressly contested by the defendant, the appellate court may validly treat it as equivalent to generic mitigation, and the subsequent appeal challenging this treatment is inadmissible.

Parole chiave

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recidiva non contestata attenuanti generiche inammissibilità ricorso Corte di Cassazione procedura penale impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 163 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 2800599
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRICE FABRIZIO nato a FOGGIA il 09/08/1993 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - relativi alla prescrizione del reato in grado di appello - sono manifestamente infondati, posto che il punto della recidiva non era stato contestato espressamente dall'imputato e che la Corte di appello ha ritenuto la stessa equivalente alle attenuanti generiche (tra tante, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 2800599).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 fel6aio 2022 Il Consigliére estensore Il Presidente Ersili Ca va ese / Angel stanzo IN CAN, . LLEMA L.,..._2 ogg, i,