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Ordinanza — n. 15051/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15051/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15051/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA MARIA AURORA nato a CESENA il 16/02/1998 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte ad introdurre una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori delle ipotesi di travisamento della prova (in modo immune da vizi è stata ritenuta infondata la tesi difensiva, quanto alla necessità anche solo putativa di recarsi al Pronto soccorso, stante la diagnosi - senza alcun giorno di prognosi - e il lungo tratto di strada percorso a piedi);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15051/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico accertamento medico supplementare perizia medica superata verosimiglianza dei motivi d'asilo necessità di cure mediche carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA MARIA AURORA nato a CESENA il 16/02/1998 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte ad introdurre una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori delle ipotesi di travisamento della prova (in modo immune da vizi è stata ritenuta infondata la tesi difensiva, quanto alla necessità anche solo putativa di recarsi al Pronto soccorso, stante la diagnosi - senza alcun giorno di prognosi - e il lungo tratto di strada percorso a piedi);

Considerato inoltre che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il febbraio 2022 Il Consi 'ere estensore Il Pr -Adente Ers anese Ang o Costanzo DEPOSITATO IN CAW".7! LERIA oggi, _41 9