Ordinanza — n. 15049/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Daz El Bachir nato a Ouled Youssef Beni Mellal (Marocco) il 1/04/1989 avverso la sentenza del 5/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto (assenza di violenza, velocità dell'autovettura), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 2 e 3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15049/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto (assenza di violenza, velocità dell'autovettura), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 2 e 3);
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Daz El Bachir nato a Ouled Youssef Beni Mellal (Marocco) il 1/04/1989 avverso la sentenza del 5/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto (assenza di violenza, velocità dell'autovettura), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 2 e 3);
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigli, stensore Il Preidente Maria Sabinà Vigna Gioro Fidelbo D