Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for alleging omitted condition assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant argued that the trial judge failed to evaluate the conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the appeal was intrinsically generic and contradicted the brief factual reasoning in the plea bargain judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain judgment is inadmissible if it merely alleges an omission in the judge's assessment of conditions without providing specific factual grounds.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Volpi Alessandro nato a Pisa il 31/03/1972 avverso la sentenza del 7/01/2021 emessa dal Tribunale di Pisa visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consiglierelrela re :1 Il Preidente Maria Sa na Gioro Fidelbo DEPOS!TATO IN C ',NT:, E- oggi, bi