Ordinanza — n. 15046/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Niass Khadim nato il 4/04/1982 in Senegal avverso la sentenza del 17/03/2021 emessa dalla Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso, con il quale si contesta l'esatta qualificazione dei fatti (poiché avrebbe dovuto essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n, 4 ed essere applicato l'art. 131-bis cod. pen.), deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15046/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n, 4 ed essere applicato l'art. 131-bis cod. pen.), deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Niass Khadim nato il 4/04/1982 in Senegal avverso la sentenza del 17/03/2021 emessa dalla Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso, con il quale si contesta l'esatta qualificazione dei fatti (poiché avrebbe dovuto essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n, 4 ed essere applicato l'art. 131-bis cod. pen.), deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.
A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 -dep. 04/02/2020-, Furino, Rv. 278114 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consi1iWe rigtatore Il PreJiden