Ordinanza — n. 15045/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Diop Ibra nato il 20/04/1975 in Senegal avverso la sentenza del 21/05/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (si veda pag. 2 e 3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15045/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che anche il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, non è consentito dalla legge, a fronte della puntuale motivazione del giudice di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Diop Ibra nato il 20/04/1975 in Senegal avverso la sentenza del 21/05/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (si veda pag. 2 e 3);
Rilevato che anche il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, non è consentito dalla legge, a fronte della puntuale motivazione del giudice di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consig estensore Il Pr idente Maria S Vigna Giorgi Fidelbo 2 1,37P,IN DEPOSSIATO IN CP og