Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15045/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15045/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15045/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Diop Ibra nato il 20/04/1975 in Senegal avverso la sentenza del 21/05/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (si veda pag. 2 e 3);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15045/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che anche il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, non è consentito dalla legge, a fronte della puntuale motivazione del giudice di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
adeguamento della pena proporzionalità della pena remissione della pena attenuazione libera della pena sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Diop Ibra nato il 20/04/1975 in Senegal avverso la sentenza del 21/05/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (si veda pag. 2 e 3);

Rilevato che anche il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, non è consentito dalla legge, a fronte della puntuale motivazione del giudice di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consig estensore Il Pr idente Maria S Vigna Giorgi Fidelbo 2 1,37P,IN DEPOSSIATO IN CP og