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Ordinanza — n. 15043/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15043/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15043/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Boni Alessio nato a Firenze il 7/03/1977, parte offesa nel procedimento a carico di Altamura Luigi nato a Bolzano il 15/01/1968 Amicarelli Maria Rosaria nata a Napoli il 7/05/1971 avverso la ordinanza del 18/09/2020 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Verona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile.

Regesto Legislator

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art. 410-bis cod. proc. pen, art. 24 Cost; Ordinanza — n. 15043/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Né, ancora, è ipotizzabile un contrasto tra l'art. 410-bis. Comma 3 cod. proc. pen. e le disposizioni della CEDU, atteso che queste (ed in particolare l'art. 2 del VII Protocollo addizionale) espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo in caso di "condanna", garanzia che peraltro nel caso di specie è comunque rispettata proprio attraverso la procedura di reclamo". Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revoca dell'asilo domanda di ricusazione soppressione di prestazioni d'invalidità assenza di persecuzione domanda d'asilo di cittadino albanese diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 410-bis cod. proc. pen
E' stato condivisibilmente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen.
art. 24 Cost
273815): nell'affermare il principio è stato - del pari condivisibilmente - spiegato che, "per \' aggirare i limiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità", non "è possibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell'art. 24 Cost.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Boni Alessio nato a Firenze il 7/03/1977, parte offesa nel procedimento a carico di Altamura Luigi nato a Bolzano il 15/01/1968 Amicarelli Maria Rosaria nata a Napoli il 7/05/1971 avverso la ordinanza del 18/09/2020 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Verona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile.

E' stato condivisibilmente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (Sez. 5, Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273815): nell'affermare il principio è stato - del pari condivisibilmente - spiegato che, "per \' aggirare i limiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità", non "è possibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell'art. 24 Cost. si limita a garantirne l'esercizio in ogni stato e grado del procedimento, senza però imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lo stesso procedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successiva disposizione di cui al citato settimo comma dell'art. 111 cesserebbe di avere significato e si finirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessaria la proponibilità di impugnazioni tendenzialmente all'infinito.

Né, ancora, è ipotizzabile un contrasto tra l'art. 410-bis. Comma 3 cod. proc. pen. e le disposizioni della CEDU, atteso che queste (ed in particolare l'art. 2 del VII Protocollo addizionale) espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo in caso di "condanna", garanzia che peraltro nel caso di specie è comunque rispettata proprio attraverso la procedura di reclamo". Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigli relatore Il Presidente Maria Saia Vigna Giorogi Fidelbo DEPOSITATO P‘;