Ordinanza — n. 15041/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Romoli Francesco nato a Recanati il 3/11/1985 avverso la sentenza del 4/03/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria depositata; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo che contesta il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, con le quali si tende a rivisitare la condotta alla luce di una diversa valutazione delle prove.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 15041/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, con le quali si tende a rivisitare la condotta alla luce di una diversa valutazione delle prove.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Romoli Francesco nato a Recanati il 3/11/1985 avverso la sentenza del 4/03/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria depositata; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo che contesta il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, con le quali si tende a rivisitare la condotta alla luce di una diversa valutazione delle prove.
Il motivo è, comunque, privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag. 6); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigre stensore Il Prq idente Maria S igna Giorcio Fidelbo