Ordinanza — n. 15040/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Chetioui Sabeur nato in Tunisia il 24/10/1991 avverso la sentenza del 3/06/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo che contesta il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag.2 ove si sottolineano le modalità della condotta dell'imputato e il confezionamento in ovuli della sostanza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15040/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e adeguata del Collegio di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Chetioui Sabeur nato in Tunisia il 24/10/1991 avverso la sentenza del 3/06/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo che contesta il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag.2 ove si sottolineano le modalità della condotta dell'imputato e il confezionamento in ovuli della sostanza);
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e adeguata del Collegio di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consiglier ensore Il Prsjdente Maria Sabi n Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CA