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Ordinanza — n. 15040/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15040/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15040/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Chetioui Sabeur nato in Tunisia il 24/10/1991 avverso la sentenza del 3/06/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo che contesta il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag.2 ove si sottolineano le modalità della condotta dell'imputato e il confezionamento in ovuli della sostanza);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15040/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e adeguata del Collegio di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti sostanze soggette a restrizione traffico qualificato di stupefacenti abbandono del procedimento penale sanzioni pecuniarie
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Chetioui Sabeur nato in Tunisia il 24/10/1991 avverso la sentenza del 3/06/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo che contesta il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag.2 ove si sottolineano le modalità della condotta dell'imputato e il confezionamento in ovuli della sostanza);

Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e adeguata del Collegio di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consiglier ensore Il Prsjdente Maria Sabi n Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CA