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Ordinanza — n. 15039/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances require only a reference in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15039/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the refusal of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a specific review, but the lower court had already provided a sufficient reference to the decisive elements in its reasoning. The court upheld the established jurisprudence that such a reference renders the first-instance decision complete for this purpose.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; When a first-instance judge denies a benefit by referencing the decisive elements, the appeal contesting the lack of such reference is inadmissible.

Parole chiave

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appeal inadmissibility generic mitigating circumstances first instance reasoning sufficient reference standard consolidated jurisprudence condono delle spese procedurali attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 3
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Severini Gioia nata a Jesi il 11/10/1991 avverso la sentenza del 9/04/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consiglie ensore Il Prq idente Maria Sa igna Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CP m' ERI.oggi, ___