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Ordinanza — n. 15036/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15036/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15036/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Rizzi Antonio nato a Barletta il 27/12/1977 Annacondia Giuseppe nato a Trani il 5/04/1982 avverso la sentenza del 14/01/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i tre motivi di ricorso di Rizzi, che contestano la dosimetria della pena, la sussistenza della recidiva e il la mancata prevalenza, nel giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche sulla rediva, nonché l'unico motivo di ricorso di Annacondia sulla dosimetria della pena, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 9, 10 e 11);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15036/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 9, 10 e 11);

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda controllo della commisurazione della pena sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie gravità della pena sanzione sproporzionata
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Rizzi Antonio nato a Barletta il 27/12/1977 Annacondia Giuseppe nato a Trani il 5/04/1982 avverso la sentenza del 14/01/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i tre motivi di ricorso di Rizzi, che contestano la dosimetria della pena, la sussistenza della recidiva e il la mancata prevalenza, nel giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche sulla rediva, nonché l'unico motivo di ricorso di Annacondia sulla dosimetria della pena, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 9, 10 e 11);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 , Il Consig ere estensore Il Presidente ^ I Maria S -\ VV 9na Giorgjo Fidelbo , DEPOSTATO 262.A 2 71 ogg i