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Ordinanza — n. 15033/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15033/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15033/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Udeh Kingslay Chike nato in Nigeria il 5/05/1984 avverso la sentenza del 23/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria prodotta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla rediva, la sussistenza della recidiva e la dosimetria della pena sono privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 e 4);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15033/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4);

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano diritto a un ricorso effettivo legittimazione a ricorrere termini di ricorso motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Udeh Kingslay Chike nato in Nigeria il 5/05/1984 avverso la sentenza del 23/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria prodotta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla rediva, la sussistenza della recidiva e la dosimetria della pena sono privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 e 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere e nsore Il Pre 'dente Maria Sab na igna Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN c...<7q:`:::7..!...ERIA oggi, 9 A 2022 !