Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15032/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15032/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15032/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sene Ibourahinna nato in Gabon il 6/05/1980 avverso la sentenza del 4/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che la censura avente ad oggetto la dosimetria della pena non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto congrua la pena inflitta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15032/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso il motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto congrua la pena inflitta.

Parole chiave

Generato dall'IA
riscossione di pene pecuniarie pene e misure sanzione disciplinare dell'avvocato controllo della commisurazione della pena cancellazione dall'albo avvocati motivazione inadeguata delle censure costituzionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sene Ibourahinna nato in Gabon il 6/05/1980 avverso la sentenza del 4/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che la censura avente ad oggetto la dosimetria della pena non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto congrua la pena inflitta.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consiglie - ensore Il Pre idente A Maria Saii Vigna Gior' o Fidelbo DEPOSITATO IN "IRA oggi, t a I ') itCANCELLIFPj R 2D22 '