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Ordinanza — n. 15031/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints lack legal specificity and fail to challenge facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15031/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability and the application of Article 73 of the Criminal Code, but the court rejected these claims. The court ruled that the arguments constituted mere complaints without legal specificity and were merely restatements of issues already properly addressed and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/90; Appeals based on mere factual complaints lacking legal specificity or merely restating issues already decided are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints lack of legal specificity Article 73 Criminal Code Cassation procedure impugnabilità della decisione di rinvio sanzione sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/90
Ritenuto che il secondo motivo che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 73 d.P.R. 309/90
Ritenuto che il secondo motivo che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Valente Davide nato a Roma il 8/08/1987 avverso la sentenza del 21/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Osservato che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 non è consentito dalla legge perchè costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Ritenuto che il secondo motivo che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pagg. 3, 4 e 5); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigli tensore Il Pre idente Maria Sa igna Giog Fidelbo DEPOSITATO IN CA, i