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Ordinanza — n. 15030/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15030/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15030/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Moussa Lay nato in Gabon il 1/01/1984 avverso la sentenza del 2/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che la censura avente ad oggetto la dosimetria della pena non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto la pena adeguata al fatto concreto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15030/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso il motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto la pena adeguata al fatto concreto.

Parole chiave

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remissione della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzione internazionale indennizzo per carcerazione preventiva adeguamento della pena sanzioni pecuniarie
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Moussa Lay nato in Gabon il 1/01/1984 avverso la sentenza del 2/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che la censura avente ad oggetto la dosimetria della pena non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto la pena adeguata al fatto concreto.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigifèr estensore Il Pr idente / Maria S3bi Vigna Giorg o Fidelbo ( DEPO',--.ATATO IN .!A oggi, _ 1J9 AP IL