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Ordinanza — n. 15028/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15028/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15028/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mollaj Alket nato a Gramsh (Albania) il 14/07/1980 avverso la sentenza del 2/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri., delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 385, quarto comma cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15028/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. peri., delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 385, quarto comma cod. pen.

Parole chiave

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alleggerimento della pena attenuazione della pena esenzione dalla pena sanzione sostitutiva riscossione di pene pecuniarie controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mollaj Alket nato a Gramsh (Albania) il 14/07/1980 avverso la sentenza del 2/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri., delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 385, quarto comma cod. pen.

è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 1 e 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigl. ensore Il Pr sidente Maria S Gior io Fidelbo DEPOSITATO IN ELLERIA oggi 1 P R Z022_