Cassation appeal against plea bargain dismissal for omitted conditional sentencing is inadmissible under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged a plea bargain judgment regarding omitted conditional sentencing. The appellant argued the judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129, but the court found the appeal generic and contradicted by the judgment's brief reasoning. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain judgment is inadmissible if it merely alleges an omission in the evaluation of conditions for acquittal without specific factual grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Tanushi Jurgen nato in Albania il 4/04/2002 avverso la sentenza del 15/07/2021 emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare presso il Tribunale di Arezzo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigl re relatore Il Presi ente Mariabin Vigna Giorgi Fidelbo .DEPOSITATO CA,NC.''°- i: oggi