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Ordinanza — n. 15026/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15026/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15026/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Perra Giamal nato a Torino il 3/08/1984 avverso la sentenza del 9/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che la censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres dente Mari -Vigna Giorgil Fidelbo \.1 ' 1 DEPOSITATO IN CANC ELI_ERIA 1 .9 ' k• 2022 oggi, -------

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15026/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres dente Mari -Vigna Giorgil Fidelbo \.1 ' 1 DEPOSITATO IN CANC ELI_ERIA 1 .9 ' k• 2022 oggi, -------

Parole chiave

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pena pecuniaria non riscuotibile sanzioni penali permesso di promuovere un procedimento penale risarcimento per atto illecito pubblica istigazione a delinquere reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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