Ordinanza — n. 15025/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rolle Maddalena nata a Cuorgnè il 12/05/1989 avverso la sentenza del 11/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.4, comma 3, I. 110/1975, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag. 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15025/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110/1975, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag. 4);
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rolle Maddalena nata a Cuorgnè il 12/05/1989 avverso la sentenza del 11/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.4, comma 3, I. 110/1975, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag. 4);
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Con -)estensore Il Presi ente Maria k n i. igna Giorgi Fidelbo DEPO9ITATO CANC,' LERIA