Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15025/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15025/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15025/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rolle Maddalena nata a Cuorgnè il 12/05/1989 avverso la sentenza del 11/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.4, comma 3, I. 110/1975, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag. 4);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15025/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110/1975, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag. 4);

Parole chiave

Generato dall'IA
porto abusivo di armi attenuazione della pena traffico aggravato di stupefacenti riduzione del divieto d'entrata ricorso straordinario per nullità revisione limitata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rolle Maddalena nata a Cuorgnè il 12/05/1989 avverso la sentenza del 11/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.4, comma 3, I. 110/1975, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag. 4);

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Con -)estensore Il Presi ente Maria k n i. igna Giorgi Fidelbo DEPO9ITATO CANC,' LERIA