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Ordinanza — n. 15024/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15024/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15024/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Corsaro Giovanni nato a Catania il 17/07/1986 avverso la sentenza del 19/02/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo e il secondo motivo che contestano rispettivamente la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche sono privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pagg. 3, 4 e 5);

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 15024/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche sono privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pagg. 3, 4 e 5);

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ricorso per cassazione condono delle spese procedurali ricusazione del pubblico ministero godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Corsaro Giovanni nato a Catania il 17/07/1986 avverso la sentenza del 19/02/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo e il secondo motivo che contestano rispettivamente la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche sono privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pagg. 3, 4 e 5);

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consi'1 Ì s \ iere estensore Il Presf dente Maria bfriaiyigna Giorg' Fidelbo ' \ n./ DEPOSITATO IN CANCE PIA 1