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Ordinanza — n. 15023/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaints lacking specificity regarding sentencing and facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15023/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Peloso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a specific legal provision and the imposed sanctions, arguing they were unjust. The court rejected these claims because they constituted mere complaints without specific legal arguments, merely repeating issues already properly addressed and dismissed by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Appeals to the Supreme Court must contain specific legal arguments; mere complaints or repetitions of issues already decided by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints lack of specificity sentencing review Cassa delle ammende sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Peloso Antonio nato a Foggia il 19/06/1966 avverso la sentenza del 12/02/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pagg.2 e 3); n Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e adeguata del Collegio di appello.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consi fiere estensore Il Pr4dente Maria 1 igna Gior Fidelbo DEPOSITATO IN CA r'LLERIA