Ordinanza — n. 15022/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Andretta Giuseppe nato a Napoli il 20/10/1977 avverso la sentenza del 2/04/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il primo motivo di ricorso sulla insussistenza del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 385 cod. pen, articolo 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15022/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo e il terzo motivo relativi alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al quarto comma dell'articolo 385 cod. pen. e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. non sono stati devoluti in appello; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Andretta Giuseppe nato a Napoli il 20/10/1977 avverso la sentenza del 2/04/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il primo motivo di ricorso sulla insussistenza del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3);
Rilevato che il secondo e il terzo motivo relativi alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al quarto comma dell'articolo 385 cod. pen. e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. non sono stati devoluti in appello; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consi stensore Il Pre idente Maria S a Atigrga Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CP.N7,7 o