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Ordinanza — n. 15021/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for tax evasion as inadmissible due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15021/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by El Ayoubi Mustapha inadmissible. The appellant challenged the factual reasoning regarding tax evasion and the severity of the sanction, arguing they were insufficient. The court rejected these claims because the appeal court had already provided ample motivation, and the first ground constituted mere factual complaints not permissible in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in cassation are limited to legal errors; mere factual complaints or insufficiently motivated sanctions do not constitute grounds for admissibility.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Tax Evasion Inadmissible Appeal Factual Complaints Legal Review Sanction Motivation ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Ayoubi Mustapha nato in Marocco il 18/06/1987 avverso la sentenza del 2/07/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione dì responsabilità per il reato di evasione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sul punto (pag. 4).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigli,,re estensore Il Pre idente Maria Satn Vign Gio9 o Fidelbo DEPOSITATO IN CANCZLI.FRIA oggi, ........... ...