Italian court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances require only a reference in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances in a final review proceeding. The appellant argued that the lower court failed to properly consider these factors, while the opposing party contended that a mere reference to decisive elements suffices. The court ruled that since the first-instance judge adequately referenced the relevant facts, the appeal lacks admissibility under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in final review proceedings if the first-instance judge provided a sufficient reference to the decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ben Amed Mohmed nato in Tunisia il 28/01/1993 avverso la sentenza del 17/12/2020 emessa dalla Corte d'appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.4);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consig 4re ensore Il Pr4idente Maria S 13* Vigna Giortlo Fidelbo DEPOSITATO IN r.7:11r771A oggi, 2022 IL