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Ordinanza — n. 15020/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances require only a reference in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15020/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances in a final review proceeding. The appellant argued that the lower court failed to properly consider these factors, while the opposing party contended that a mere reference to decisive elements suffices. The court ruled that since the first-instance judge adequately referenced the relevant facts, the appeal lacks admissibility under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in final review proceedings if the first-instance judge provided a sufficient reference to the decisive elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances final review proceedings inadmissibility of appeal sufficient reference requirement Italian criminal procedure condono delle spese procedurali domanda d'asilo di cittadino etiope ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ben Amed Mohmed nato in Tunisia il 28/01/1993 avverso la sentenza del 17/12/2020 emessa dalla Corte d'appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.4);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consig 4re ensore Il Pr4idente Maria S 13* Vigna Giortlo Fidelbo DEPOSITATO IN r.7:11r771A oggi, 2022 IL