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Ordinanza — n. 15018/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to unfounded claims regarding querela validity and prescription periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15018/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandro Sponziello inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued the querela was invalid and that the prescription period had expired, but the court found these claims manifestly unfounded. The court ruled that the querela was correctly drafted for a partnership company and that prescription had not yet matured due to COVID-related suspensions and lawyer absences.

Regesto Legislator

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Art. 2384 cod. civ.; Art. 160 c.p.; Art. 159 c.p.: A querela properly identifying the legal representative of a partnership company is valid, and prescription periods are suspended by force majeure events like the pandemic and official lawyer absences.

Parole chiave

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inadmissible appeal querela validity prescription suspension partnership company COVID suspensions legal representative procedural costs difetto di legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

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Art. 2384 cod. civ.
Art. 160 c.p.
Art. 159 c.p.
art. 2384 cod. civ
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sponziello Alessandro nato a Galatina il 22/04/1972 avverso la sentenza del 16/12/2020 emessa dalla Corte d'appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la invalidità della querela è manifestamente infondato, posto che la stessa è correttamente redatta essendo indicata la legale rappresentanza, trattandosi di società di persone e facendosi quindi implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ.

Considerato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in considerazione del fatto che la prescrizione non era ancora maturata al momento della pronuncia della Corte d'appello, non avendo il ricorrente tenuto conto delle sospensioni causa COVID e delle astensioni delle difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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