Ordinanza — n. 15016/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Moccia Gabriele nato il 21/12/1987 a Potenza avverso la sentenza del 28/01/2021 emessa dalla Corte d'appello di Potenza visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la nullità della sentenza è manifestamente infondato, posto che la mancata trasmissione al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale nei termini di cui all'art. 23 d.l. 149/2000 non è tipizzata come causa di nullità e costituisce una mera irregolarità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 15016/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione circa l'insussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Moccia Gabriele nato il 21/12/1987 a Potenza avverso la sentenza del 28/01/2021 emessa dalla Corte d'appello di Potenza visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la nullità della sentenza è manifestamente infondato, posto che la mancata trasmissione al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale nei termini di cui all'art. 23 d.l. 149/2000 non è tipizzata come causa di nullità e costituisce una mera irregolarità;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione circa l'insussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigre estensore Il Presi ente Maria Sabì Vi na Giorgd Fidelbo DEPOY,TATO CA,Nr