Ordinanza — n. 15014/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bya Youssef nato in Marocco il 26/03/1983 avverso la sentenza del 2/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15014/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la dosimetria della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte di una puntuale motivazione del giudice di appello; Considerato infine che il terzo motivo con il quale si censura la apparenza della motivazione è generico, non indicando in cosa consista esattamente il vizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bya Youssef nato in Marocco il 26/03/1983 avverso la sentenza del 2/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la dosimetria della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte di una puntuale motivazione del giudice di appello; Considerato infine che il terzo motivo con il quale si censura la apparenza della motivazione è generico, non indicando in cosa consista esattamente il vizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 stensore Il Presidente Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CA