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Ordinanza — n. 15014/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15014/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15014/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bya Youssef nato in Marocco il 26/03/1983 avverso la sentenza del 2/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15014/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la dosimetria della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte di una puntuale motivazione del giudice di appello; Considerato infine che il terzo motivo con il quale si censura la apparenza della motivazione è generico, non indicando in cosa consista esattamente il vizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena gravità della pena adeguamento della pena sanzioni penali sanzione sproporzionata revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bya Youssef nato in Marocco il 26/03/1983 avverso la sentenza del 2/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la dosimetria della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte di una puntuale motivazione del giudice di appello; Considerato infine che il terzo motivo con il quale si censura la apparenza della motivazione è generico, non indicando in cosa consista esattamente il vizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 stensore Il Presidente Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CA