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Ordinanza — n. 15013/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints barred from constitutional review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15013/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the recognition of criminal liability for an offense under Article 385 of the Penal Code, arguing against the appellate court's decision. The court rejected this claim because the sole ground of appeal consisted of mere factual complaints, which are not permitted under Italian law in proceedings of constitutional review.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 385 c.p.: Appeals based solely on factual complaints are inadmissible in proceedings of constitutional review, as such grounds must be raised in the first instance.

Parole chiave

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Italian Constitutional Review Factual Complaints Article 385 Penal Code Inadmissible Appeal Procedural Costs aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 385 c.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cerullo Agostino nato a Ortona iI26/05/1984 avverso la sentenza del 15/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza del riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consi rd,éstensore Il Preident