Ordinanza — n. 15008/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Maria nata a Pescara il 16/02/1979 avverso la sentenza del 5/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il motivo unico che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag. 3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15008/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag. 3);
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Maria nata a Pescara il 16/02/1979 avverso la sentenza del 5/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il motivo unico che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag. 3);
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Con ie estensore Il PreSidente Mari Siha Vigna Gior o Fidelbo DEPOSITATO IN CA cELu7RIA CANCELLIERE