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Ordinanza — n. 15004/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to cite statutory provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15004/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred regarding the subjective element of intent for tax evasion and failed to grant generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the appellate judge without new legal specificity.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 1, lett. a) and Art. 385, comma 2, lett. a) of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible if it is based on mere complaints of fact or lacks specific legal arguments distinct from those already properly examined by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity tax evasion intent mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende Code of Criminal Procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 1, lett. a) of the Code of Criminal Procedure
Rilevato che anche il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui al quarto comma dell'art. 385 cod.
Art. 385, comma 2, lett. a) of the Code of Criminal Procedure
Rilevato che anche il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui al quarto comma dell'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
Rilevato che anche il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Macchia Mauro nato a Caracas il 31/01/1967 avverso la sentenza del 11/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di evasione e, in particolare, dell'elemento soggettivo del dolo, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 4 e 5);

Rilevato che anche il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge, a fronte della puntuale motivazione del giudice di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consig 'eSfebsore Il Pre idente Maria Sbi ,à‹.Vrigria Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CA CELLR1P oggi, --4