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Ordinanza — n. 15002/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being fact-based complaints and lacking specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15002/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Bya Youssef inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a review of the liability judgment, sentencing calculation, and apparent flaws in reasoning, but the court rejected these claims. The decision held that the first two grounds constituted mere factual complaints barred in a legality review, while the third was too generic to constitute a valid legal objection.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or lack specific indication of the legal violation.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Legality Review Appeal Inadmissible Grounds Factual Complaints Specific Motivation Required scemata imputabilità perizia psichiatrica insufficiente riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bya Youssef nato in Marocco il 26/03/1983 avverso la sentenza del 2/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la dosimetria della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte di una puntuale motivazione del giudice di appello; Considerato infine che il terzo motivo con il quale si censura la apparenza della motivazione è generico, non indicando in cosa consista esattamente il vizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigli9é estensore Il Pre idente Maria Sa Vigna Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLFA-31A oggi, -- PR