Criminal appeal dismissed for lack of specificity and infounded grounds regarding evasion and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the finding of criminal evasion and the denial of general mitigating circumstances, claiming the lower court erred in its assessment. The court rejected these claims because the first ground merely repeated arguments already properly addressed by the trial judge, while the second ground was found manifestly unfounded due to the lower court's clear reasoning based on relevant facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if a ground lacks specificity by merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance, or if the contested decision is manifestly unfounded because the lower court explicitly referenced the decisive elements in its reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Dema Agron nato in Albania il 25/02/1968 avverso la sentenza del 30/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della responsabilità per il reato di evasione è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 e 3);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. è manifestamente infondato perché, nel motivare il diniego, il giudice di merito ha puntualmente fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, sempre, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consi ilrgiestensore Il Pre idente Maria abikii3 Vigna Giorg dp Fidelbo \I DEPOSITATO IN C I t• i LENA ,4. •