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Ordinanza — n. 14997/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14997/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14997/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Tavoletta Gianluca nato a Pescara il 30/01/1979 avverso la sentenza del 14/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della responsabilità per il reato di evasione è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2, sia sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, sia sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14997/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, sempre, pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione motivo legale d'esclusione soglia di rilevanza gravi motivi motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
2, sia sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, sia sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Tavoletta Gianluca nato a Pescara il 30/01/1979 avverso la sentenza del 14/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della responsabilità per il reato di evasione è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2, sia sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, sia sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, sempre, pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigestensore Il Presidente Maria V na Giorgb Fidelbo DEPOSITATO IN CA LIERIA