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Ordinanza — n. 14932/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14932/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14932/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFIK MUSTAPHA nato il 01/01/1968 avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIUDICE DI PACE di SALERNOdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso per cassazione in esame, così come riqualificato dal Tribunale di Salerno, è stato proposto nell'interesse di Mustapha Rafik, da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Osserva, in proposito, che l'impugnazione è stata proposta dall'avvocato Ida Coraggio, che è un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato Ida Coraggio, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14932/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mustapha Rafik deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mustapha Rafik deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore indennità di patrocinio difetto di legittimazione del ministero pubblico patrocinatore d'ufficio legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFIK MUSTAPHA nato il 01/01/1968 avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIUDICE DI PACE di SALERNOdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione in esame, così come riqualificato dal Tribunale di Salerno, è stato proposto nell'interesse di Mustapha Rafik, da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Osserva, in proposito, che l'impugnazione è stata proposta dall'avvocato Ida Coraggio, che è un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato Ida Coraggio, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mustapha Rafik deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mustapha Rafik deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Al/mntro Centonze ViicInzo fani DEPOSITATO IN CANC LEBiA 1 5 202